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Data: gio 10 ottobre 2019
Con il messaggio n. 3606 del 04/10/2019 l'INPS comunica che a seguito delle modifiche apportate, all'articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 22 del 2015, è stata introdotta una novità sul requisito contributivo necessario per l'accesso alla prestazione DIS-COLL. Tale novità consiste nel prevedere che la prestazione è riconosciuta ai soggetti che - in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti - possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Pertanto per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 - data di entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 - la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (stato di disoccupazione);
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).